2023 FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA TUTTE LE NOVITÁ

2023 fondo di garanzia prima casa: vediamo insieme in queso post tutte le novità di quest’anno.

Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c) con l’obiettivo di favorire l’acquisto della prima casa per categorie svantaggiate e permettere la finanziabilità dell’importo d’acquisto fino al 100%.
Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, a prima richiesta, sul mutuo per l’acquisto della prima casa.
La legge di bilancio approvata il 29 Dicembre 2022, riporta le proroghe fino al 31 Dicembre 2023 su molte delle misure di aiuto ai giovani che acquistino la prima casa in particolare se #under36 e con indicatore ISEE fino a 40.000 euro.

 

Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che:

     

      • acquistano la “prima casa” entro il 31 dicembre 2023; 

      • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato; 

      • hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro.

    È necessario inoltre:

       

        • avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 12 mesi dall’acquisto;

        • non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

        • non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa.

      In questo caso l’erogazione della garanzia permette di finanziare più dell’80% del prezzo di acquisto della casa ma non oltre il 100% con tetto massimo per l’importo d’acquisto che non deve superare i 250.000.

       

      2023 fondo di garanzia prima casa: cosa prevedono le agevolazioni under 36?

         

          • Per gli acquisti normalmente soggetti a imposta di registro, ipotecaria e catastale, queste ultime non sono dovute;

          • Per le compravendite normalmente soggette a Iva, ipotecaria e catastale le ultime due non sono dovute, mentre per IVA viene concesso un credito d’imposta pari all’ ammontare dell’importo dell’Iva pagata al venditore.

        Tale credito di imposta può essere utilizzato:

           

            • per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

            • per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato

            • per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

            • Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

          Quali immobili possono essere pagati con questa agevolazione?

             

              1. Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

              1. L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché́ stipulato entro il termine temporale di validità̀ dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

            Quando si perdono le agevolazioni?

               

                • Se ISEE non è inferiore a 40.000 euro si applicano le imposte prima casa pari al 2%, sul valore catastale dell’Immobile o il 4% se l’acquisto è in regime fiscale di iva.

              In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:

                 

                  • dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto

                  • mancato trasferimento della residenza nei termini previsti

                  • vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno

                  • mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova

                L’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).

                Se ti è piaciuto l’articolo condividilo sui social con i bottoni qui sotto oppure compila il form per rimanere sempre aggiornato

                Facebook
                LinkedIn
                Email
                WhatsApp
                Telegram
                [sibwp_form id=1]

                Ti potrebbe interessare anche...

                Prenota un appuntamento