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BONUS 110%: i fondamentali.

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI CHE POSSONO RIENTRARE NEL BONUS 110?

LA SINGOLA UNITÁ ABITATIVA.

Case indipendenti o villette a schiera con ingresso autonomo.

Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA?

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari.

In ogni caso, la detrazione massima che ogni cittadino può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi.

La spesa deve essere sostenuta da:

  • condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa);
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) 
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

Quindi il singolo appartamento, se non rientra nella scelta di tutto il condominio di efficientare l’intera palazzina, non può usufruire nel bonus 110.

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

TRAINANTI

1- Interventi di isolamento termico (cappotto o tetto)

2- Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sulle case indipendenti  (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti più performanti.

3- Anche l’efficientamento del rischio sismico dell’edificio può essere considerato un intervento trainante

TRAINATI

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