Donazioni, le novità di fine anno
Io e il notaio Giuseppe Bignozzi, che fa parte del gruppo di professionisti con il quale collaboro, abbiamo discusso approfonditamente dei diversi aspetti della donazione, che risulta essere un modo per trasferire i propri beni…
Infatti, la donazione di una casa o di un terreno ricorre spesso nelle dinamica tra familiari quando per esempio un papà sceglie di acquistare casa al figlio o alla figlia in occasione della scelta dell’università o di un matrimonio.
La donazione, ci ricorda il Notariato nella storica guida Donazioni consapevoli, è anche un atto anticipatorio la successione ovvero un atto che permette a chi dona, ancorché nelle pieno delle facoltà di intendere e di volere, di trasferire la proprietà dei beni posseduti.
La donazione non può, secondo l’attuale legislazione, costituire lo strumento per privarsi del proprio patrimonio e lasciare, alla propria morte, qualcuno dei legittimari senza la quota minima che gli spetta.
Se si vuole già dividere i beni tra i propri cari, lo si può certamente fare disponendo i propri beni a loro favore con altrettanti atti di donazione, ma si può ottenere lo stesso risultato anche con un testamento che contenga disposizioni specifiche per la divisione del patrimonio tra gli eredi.
Per approfondire le diverse opportunità in merito alla donazione, è possibile consultare la “Guida alle donazioni consapevoli” del Notariato.
Dal punto di vista della fiscalità non è possibile fare raffronti sulla convenienza: è vero che alle successioni e alle donazioni si applicano le medesime imposte, ma è altrettanto vero che i presupposti temporali per l’applicazione sono diversi. Alla donazione si applicano le norme fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto pubblico; alla successione, invece, quelle vigenti al momento della morte del disponente.
La donazione può attuarsi in diversi modi
• con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante;
• mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante;
• con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);
• tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. la rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).
La donazione tra parenti può risultare fiscalmente vantaggiosa, stante la franchigia dall’imposta di donazione. Tuttavia, il contratto presenta delle criticità che non tutti conoscono. Infatti, il trasferimento del bene non è “stabile” come accade nella compravendita, giacché il beneficiario della donazione può trovarsi esposto, tra le altre evenienze, all’azione degli eredi del donante.
Con la donazione il trasferimento del bene non è “stabile”.
Abbiamo visto che la donazione tra parenti può risultare vantaggiosa vista la franchigia dall’imposta di donazione. Tuttavia, questo contratto presenta delle criticità che andiamo a osservare. Il punto è che il trasferimento del bene non è “stabile” come accade nella compravendita, visto che il beneficiario della donazione può trovarsi esposto, all’azione degli eredi del donante.
Non solo, nel caso in cui il donatario abbia bisogno di un finanziamento e offra come garanzia ipotecaria il bene, la banca potrebbe rifiutare l’ipoteca sull’immobile donato. Allo stesso modo, se il donatario decidesse di vendere a terzi il bene ricevuto in donazione, proprio in ragione dei rischi connessi a tale negozio, la banca potrebbe rifiutare la concessione del mutuo all’acquirente.
Lo stesso compratore potrebbe trovarsi esposto all’azione dei legittimari che rivendicano il loro diritti ad essere liquidati.
La donazione è contestabile nei 20 anni dalla trascrizione
La donazione, infatti, è contestabile nei 20 anni dalla sua trascrizione e nei 10 anni dall’apertura della successione del donante, ma, a determinate condizioni, il contratto è impugnabile anche oltre il ventennio.
La donazione non è una garanzia assoluta
La donazione, a differenza della vendita, non rende il trasferimento della proprietà inoppugnabile.
Un bene immobile donato può subire varie vicende, ad esempio, la donazione può essere revocata nel caso in cui il donante abbia un figlio ovvero nell’ipotesi in cui il donatario non abbia adempiuto al proprio obbligo alimentare verso il donante.
Inoltre, il donatario rimane esposto alle azioni degli eredi del donante, per un termine di:
• 10 anni dalla data di apertura della successione del donante;
• 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Anche i terzi, che abbiano acquistato il bene dal donatario, sono esposti alle azioni degli eredi per 20 anni. Il termine può essere ulteriormente “prorogato”, o meglio interrotto, con un atto di opposizione alla donazione, con cui il coniuge o i parenti in linea retta del donante, si riservano di agire contro tutti i successivi acquirenti dei beni donati anche dopo il ventennio (art. 563 c. 4 c.c.).
L’opposizione è un atto che produce l’effetto di impedire il decorso del ventennio, dopo il quale il bene donato torna “libero di circolare” in tranquillità. Essa perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua trascrizione (art. 563 c. 4 ultimo alinea).
Le specifiche copertura assicurative
Per questo nascono coperture assicurative specifiche per la protezione del rischio donativo sia di chi riceve il bene, sia di chi lo acquista, sia di chi lo utilizza conìme garanzia reale.
Tali polizze hanno permesso la compravendita di immobili di cui si è entrati in possesso tramite atto di donazione in completa sicurezza, liquidando il legittimario inconsapevole per il valore in denaro della sua quota di proprietà
COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2024
Il DDL DI BILANCIO 2024 vuole riscrivere le norme sulla libera circolazione degli immobili oggetto di donazione, impedendone la revocatoria anche in caso di violazione della quota legittima di qualcuno degli aventi diritto.
Dal 1 Gennaio 2024 l’erede che reclami la sua quota di proprietà e voglia essere liquidato in proporzione al diritto vantato non avrà più la possibilità di chiedere la liquidazione dell’importo vantato al donatario.
La norma che per anni è stata oggetto di interpretazioni e convegni che era volta alla tutela dei più fragili potrebbe nel breve essere semplificata con un colpo di spugna.
Se vuoi essere seguita/seguito da me nella valutazione dei rischi donativi, contattami con il form presente in questo sito.
A questo link, un altro articolo che parla di tutto ciò che vale la pena di sapere in previsione dell’acquisto della casa.